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Ultimi cambiamenti legislativi La legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" ha definito le seguenti priorità di intervento:
Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 1).
Il diritto del minore a crescere in famiglia non è però un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi (aiuti alle famiglie d'origine, affidamento, ecc.) è condizionato dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Infatti, l'art. 5 prevede che "lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria" Purtroppo, quindi, non è stato previsto come obbligatorio il rimborso spese agli affidatari, come richiesto anche dall'ANFAA. Al riguardo va rilevato che questa disposizione è in parziale contrasto con quanto previsto dallo stesso articolo 38 che mantiene la previsione contenuta dalla legge 184/83 in base alla quale "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche". Le disposizioni in materia di affidamento, sono riassunte nelle schede allegate.
Per Servizio sociale locale si deve intendere l'ente che gestisce gli interventi assistenziali: Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montane, Province.
Art. 330 - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Art. 333 - Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Art. 336 - I procedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.NB. - L'affidamento può essere disposto in caso di necessità e urgenza anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine (perché ritenuti inutili, vista la gravità della situazione della famiglia d'origine).
In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
È stata prevista la collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti in questo settore per organizzare "iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare" e quindi "corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione dei minori" (art. 1, comma 3). È stato anche disposto che il servizio sociale possa avvalersi nel sostegno educativo e psicologico agli affidatari "dell'opera delle Associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari" (art. 5 comma 2°).
Per quanto riguarda l'astensione obbligatoria: - nei casi di adozione di un minore italiano, se i futuri genitori adottivi lavorano, uno dei due può avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 6, 1° comma, della legge n. 903 del 9/12/1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i sei anni di età; - nei casi di adozione di un minore straniero però, l'art. 39 quater della legge 31/12/1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 marzo 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" dispone che "fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto all'astensione dal lavoro, quale regolata, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età"; - nei casi di minori in affidamento familiare a scopo educativo, la recente legge di riforma in materia di adozione e affidamento (n. 149/2001) all'art. 38 (con cui è stato sostituito l'art. 80 della legge n. 184/1983) dopo aver ribadito al comma 1° che "Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario", ha precisato ai commi 2 e 3 che "le disposizioni di cui (…) all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000 n. 53 si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di permessi di malattia, di risposi giornalieri, previsti per i genitori biologici" Le interpretazioni dei giuristi al riguardo sono contraddittorie: alcuni sostengono che in base a quest'ultimo comma gli affidatari potranno avvalersi delle provvidenze previste indipendentemente dall'età del minore da loro accolto, altri sostengono che è necessario far riferimento alla normativa specifica in vigore. Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" non contiene alcun chiarimento in merito. Per quanto riguarda l'astensione facoltativa: - l'art. 3, comma 5 della legge n. 53/2000, precisa anche che "qualora, all'atto dell'adozione e dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare". In base a quanto esposto pertanto non possono quindi usufruire dei congedi obbligatori i genitori adottivi di un bambino italiano e (forse) gli affidatari di un minore di età superiore ai sei anni. Non possono usufruire neanche dei congedi facoltativi i genitori adottivi e (forse) gli affidatari di minori di età superiore ai 12 anni. I genitori adottivi di un minore straniero hanno solo il diritto al congedo obbligatorio, indipendentemente dal limite di età del figlio al momento dell'entrata in famiglia e di quello facoltativo fino ai 12 anni di età del minore. Secondo l'ANFAA non è inoltre ammissibile che restino esclusi dai congedi sia facoltativi che obbligatori quanti accolgono nella loro casa minori in affido o in adozione di età superiore ai dodici anni, sovente più "difficili" in quanto hanno più a lungo subito le conseguenze negative della carenza o privazione di cure familiari! L'ANFAA ha richiesto al Governo di predisporre un decreto legge per eliminare l'inaccettabile disparità di trattamento venutasi a creare in materia di astensione obbligatoria e facoltativa, e per estendere quindi la normativa sui congedi relativi all'astensione obbligatoria e facoltativa ai genitori adottivi ed affidatari dei minori, senza limiti di età e di provenienza.
Per ulteriori approfondimenti sulla legge n. 149/2001 consulta sul n. 1/2001 del Bollettino ANFAA l'articolo "La nuova legge in materia di adozione e affidamento: una legge "dalla parte degli adulti" che dimentica i diritti dei bambini".
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![]() ultima modifica del sito: 10/04/2007 |