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AFFIDAMENTO: una prima informazione

La famiglia: diritto fondamentale del bambino

No all'istituto

Si all'affidamento familiare

Vari tipi di affidamento

Chi può accogliere i bambini in affidamento

Chi dispone l’affidamento

I compiti della famiglia affidataria

Il ruolo dei servizi assistenziali

Ultimi cambiamenti legislativi

 

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Ultimi cambiamenti legislativi

La legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" ha definito le seguenti priorità di intervento:

  1. Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 1).

  1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (art. 2).
  2. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto. I minori di anni sei possono essere inseriti solo presso una comunità di tipo familiare (art. 2).
  3. Il minore di cui sia accertata dal tribunale per i minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa legge n. 149/2001 (art. 8).

Il diritto del minore a crescere in famiglia non è però un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi (aiuti alle famiglie d'origine, affidamento, ecc.) è condizionato dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Infatti, l'art. 5 prevede che "lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria" Purtroppo, quindi, non è stato previsto come obbligatorio il rimborso spese agli affidatari, come richiesto anche dall'ANFAA. Al riguardo va rilevato che questa disposizione è in parziale contrasto con quanto previsto dallo stesso articolo 38 che mantiene la previsione contenuta dalla legge 184/83 in base alla quale "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".

Le disposizioni in materia di affidamento, sono riassunte nelle schede allegate.

  • I compiti del Servizio sociale locale (rif. art. 4 e 5).

Per Servizio sociale locale si deve intendere l'ente che gestisce gli interventi assistenziali: Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montane, Province.

  1. Il Servizio sociale locale dispone l'affidamento:

  • previo consenso dei genitori o del tutore, [questo affidamento, consensuale, è reso esecutivo (vistato) dal giudice tutelare e non può durare più di due anni];

  • a seguito di provvedimento del tribunale per i minorenni, applicando gli articoli 330 e seguenti del c.c.

Art. 330 - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Art. 333 - Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Art. 336 - I procedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

NB. - L'affidamento può essere disposto in caso di necessità e urgenza anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine (perché ritenuti inutili, vista la gravità della situazione della famiglia d'origine).

  1. Nel provvedimento del servizio sociale locale con cui si dispone l'affidamento devono essere indicati:

  • il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l'affidamento;
  • le motivazioni;
  • la prevedibile durata;
  • i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari;
  • le modalità di rapporto dell'affidato con la propria famiglia di origine.

  1. Il servizio competente deve riferire al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata dell'affidamento e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia d'origine.
  2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

  • Compiti degli affidatari (art. 5).

  1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del genitore (se ancora esercenti la potestà parentale) o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

 

  • Il ruolo delle associazioni

È stata prevista la collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti in questo settore per organizzare "iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare" e quindi "corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione dei minori" (art. 1, comma 3).

È stato anche disposto che il servizio sociale possa avvalersi nel sostegno educativo e psicologico agli affidatari "dell'opera delle Associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari" (art. 5 comma 2°).

 

  • Nota sulle attuali norme in materia di congedi parentali per i genitori adottivi e gli affidatari.

Per quanto riguarda l'astensione obbligatoria:

- nei casi di adozione di un minore italiano, se i futuri genitori adottivi lavorano, uno dei due può avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 6, 1° comma, della legge n. 903 del 9/12/1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i sei anni di età;

- nei casi di adozione di un minore straniero però, l'art. 39 quater della legge 31/12/1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 marzo 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" dispone che "fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto all'astensione dal lavoro, quale regolata, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età";

- nei casi di minori in affidamento familiare a scopo educativo, la recente legge di riforma in materia di adozione e affidamento (n. 149/2001) all'art. 38 (con cui è stato sostituito l'art. 80 della legge n. 184/1983) dopo aver ribadito al comma 1° che "Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario", ha precisato ai commi 2 e 3 che "le disposizioni di cui (…) all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000 n. 53 si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di permessi di malattia, di risposi giornalieri, previsti per i genitori biologici"

Le interpretazioni dei giuristi al riguardo sono contraddittorie: alcuni sostengono che in base a quest'ultimo comma gli affidatari potranno avvalersi delle provvidenze previste indipendentemente dall'età del minore da loro accolto, altri sostengono che è necessario far riferimento alla normativa specifica in vigore. Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" non contiene alcun chiarimento in merito.

Per quanto riguarda l'astensione facoltativa:

- l'art. 3, comma 5 della legge n. 53/2000, precisa anche che "qualora, all'atto dell'adozione e dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare".

In base a quanto esposto pertanto non possono quindi usufruire dei congedi obbligatori i genitori adottivi di un bambino italiano e (forse) gli affidatari di un minore di età superiore ai sei anni.

Non possono usufruire neanche dei congedi facoltativi i genitori adottivi e (forse) gli affidatari di minori di età superiore ai 12 anni.

I genitori adottivi di un minore straniero hanno solo il diritto al congedo obbligatorio, indipendentemente dal limite di età del figlio al momento dell'entrata in famiglia e di quello facoltativo fino ai 12 anni di età del minore.

Secondo l'ANFAA non è inoltre ammissibile che restino esclusi dai congedi sia facoltativi che obbligatori quanti accolgono nella loro casa minori in affido o in adozione di età superiore ai dodici anni, sovente più "difficili" in quanto hanno più a lungo subito le conseguenze negative della carenza o privazione di cure familiari!

L'ANFAA ha richiesto al Governo di predisporre un decreto legge per eliminare l'inaccettabile disparità di trattamento venutasi a creare in materia di astensione obbligatoria e facoltativa, e per estendere quindi la normativa sui congedi relativi all'astensione obbligatoria e facoltativa ai genitori adottivi ed affidatari dei minori, senza limiti di età e di provenienza.

 

 

Per ulteriori approfondimenti sulla legge n. 149/2001 consulta sul n. 1/2001 del Bollettino ANFAA l'articolo "La nuova legge in materia di adozione e affidamento: una legge "dalla parte degli adulti" che dimentica i diritti dei bambini".


 
È consigliabile segnalare per iscritto ai servizi assistenziali della zona in cui abitate la vostra disponibilità all’affidamento di uno o più minori in difficoltà.

 
 
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ultima modifica del sito: 10/04/2007
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