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Legge 28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA
FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983,
n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal
seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge
n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha
diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei
genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di
ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine
a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di
aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della
propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione
pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità
di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e
preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o
in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o
associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente
comma.
4. Quando la famiglia non è in
grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore, si applicano gli
istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel
rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i
princìpi fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge
n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis.
Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1.
Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad
una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in
grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile
l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del
minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di
assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più
vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso
una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza
l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve
essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia
e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli
di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle
proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza
che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e
verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I legali
rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza
pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le
norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando
non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio
della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1,
entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere
chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori
riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli
istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento
familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato
dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con
decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei
genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
3. Nel provvedimento di
affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di
esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti
all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale
sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al
comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata
dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti
al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di
ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la
sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa
con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione
di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso
il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del
minore.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o
privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve
accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice
civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con
la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità
relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale,
nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo
le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola
i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore
secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali
delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2
si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza
pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di
sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è
consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non
deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere
affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che
intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità
del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un
periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la
continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3
possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore.
6. Non è preclusa l’adozione
quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi
in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli
naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando
l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi
adottato.
7. Ai medesimi coniugi
sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello
dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate».
8. Nel caso di adozione dei
minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e
gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno
alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli
adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è
consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi
degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha
compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta
personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il
minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può
comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli
anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve
essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in
stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si
trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi
di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza
maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono
sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i
minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di
tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza
maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno
offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato
dal giudice.
4. Il procedimento di
adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e
dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo
10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I
pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore
si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza
pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso
di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al
tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al
medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente
entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può
comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al
comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi
stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un
periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare
la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice
civile e l’apertura della procedura di adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del
tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di
cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento
relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica
sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto
del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del
procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso
atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un
difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che
essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare
istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti
contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in
ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo
presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della
potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni
del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità,
i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del
tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta
giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti
ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con
l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed
assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati
debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le
norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 11.
1. All’articolo 11, primo comma, della
legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite
le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».
Art. 12.
1.
All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del
secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del
comma 3 dell’articolo 10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i
minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la
sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse
del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un
periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai
servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative
opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1. A conclusione
delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove
risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni
quando:
a) i
genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
b)
l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c) le
prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per
responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato
di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di
consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo
familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato.
Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per
esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con
contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all’articolo 17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i
minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora
ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per
esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il
tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330
e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Avverso la
sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione
avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla
notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato
ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre
parti.
2. Avverso la sentenza della
Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo
comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione
dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal
deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza
definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere
effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la
sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1. Lo stato di
adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto
siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente
alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal
tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei
genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto
l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere
revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che
intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni,
specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori
che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione
di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni
caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di
parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre
anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che
intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del
procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni,
accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi
delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere,
dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori
di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere
tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in
particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali
questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il
termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una
sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni,
in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato
domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del
minore.
6. Il tribunale per i minorenni,
in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei
richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio,
l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni
deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al
minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo
di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al
tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque
non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila
sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice
tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate
difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla
presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause
all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento
preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del
pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea
convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è
adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore
dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno.
2. Il decreto è comunicato al
pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed
al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione
di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il
tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI
ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo 25 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i
minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno
dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto
attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di
non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici
deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione
venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi,
se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il
termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su
domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o
diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della
morte.
5. Se nel corso dell’affidamento
preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo
interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
6. La sentenza che decide
sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al
tutore.
7. Nel
caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. L’articolo 26 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. – 1. Avverso la
sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta
giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per
i minorenni della Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli
adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed
esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è
notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della
Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo
comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione
dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia
l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui
all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a
margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della
definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si
producono dal momento della definitività della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27,
secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell’articolo 25,
quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma
5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato
è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi
e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di
stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola
indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla
paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26,
comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile,
l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o
pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto
di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è
necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di
stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti
l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi,
quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta
che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al
responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo
per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di
venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore
età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del
luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni
procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume
tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare
che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il
tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie
richieste.
7. L’accesso alle informazioni
non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla
madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato
di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a
condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto
dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore
di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI
EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono
essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell’articolo 7:
a) da
persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e
di madre;
b) dal
coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro
coniuge;
c) quando
il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre;
soppressa
d) quando vi
sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati
nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere
a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che
ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e
non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere
a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento
di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso
dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di
età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli
anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve
essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando
non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che
sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere
disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve
essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo
stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce
i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza
non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro
consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo
la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può
procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa
produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1. L’adottante deve
fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare
entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III
del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare
l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere
privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del
risarcimento dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma
dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a)
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli
adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL
CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del
tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza
decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero,
l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre
impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) – La
sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere
del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da
parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e
comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma
deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre
ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della
sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge
n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite
dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della
legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono
sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della
legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti:
«, in considerazione della loro capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della
legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma
dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici
ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione
del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale.
Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire
2.500.000.
2. I rappresentanti degli
istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere
semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono
informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dell’articolo 71 della
legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di
legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore,
ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la
reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della
legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al
fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della
legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in
ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un
minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del
codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del
codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi
precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese
dello Stato nei casi previsti dalla legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del
caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli
assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla
legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al
comma 1.
3. Alle persone affidatarie si
estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori
biologici.
4. Le regioni determinano le
condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo
familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale,
il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive
competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle
finalità perseguite e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare
per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla
presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole
regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori
dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e
internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior
esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili
all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio
1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della presente
legge.
2. La banca dati è resa disponibile,
attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve
essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della
giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della
banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per
la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo
non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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