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Il testo della LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
LEGGE 4 MAGGIO 1983, N 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
(G.U. 17/05/1983)
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TITOLO I
Dell'affidamento dei minori
Art. 1
Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Tale diritto é disciplinato dalle disposizioni della presente
legge e dalle altre leggi speciali.
Art. 2
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo
può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare,
al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, é
consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico
o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza
del minore stesso.
Art. 3
L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari
sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo
X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina
di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano
i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà,
l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente i
limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4
L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e,
se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo
ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente
le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei
poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo
di presumibile durata dell'affidamento e il servizio locale cui è
attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo
comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario,
al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi
di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
Art. 5
L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e provvedere
al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi
degli art. 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del
codice civile.
L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori
e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati
presso un istituto.
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TITOLO II
Dell'adozione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto
e che siano idonei a educare, istruire ed in grado di mantenere i minori
che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non
pi di quaranta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi pi adozioni anche con atti successivi.
Art. 7
L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato
di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata
nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere
sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.
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CAPO II
DELLA DICHIAZIONE DI ADDOTTABILITA'
Art. 8
Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori
in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale
da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché
la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni
di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso
istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo
comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Art. 9
Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al pi presto
al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio
dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente
al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori
ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località
di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie
informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di
quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti
ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie
in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga
per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per
i minorenni con relazione informativa.
L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità
ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore
a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla
potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e
l'apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10
Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato,
ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di
abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento
di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà
dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni deve confermare, modificare o revocare
i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore
è ricoverato o la persona cui il minore è ricoverato o la
persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero
ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Art. 11
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti
i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto
grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità,
salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso
il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire
ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello
stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione
della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori
naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione
può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due
mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore
naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente,
permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del
genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento
del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché
sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione
per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti,
nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi
chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se
trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento,
si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello
stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa
entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile,
che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo
comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento
preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio
per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta definitiva.
Art. 12
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori
o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che
abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota
la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato
fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè
o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori della circoscrizione
del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può
essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del
tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità,
impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee
a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai
quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di pi validi
rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere
al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10.
Art. 13
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente
risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora
o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione
ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe
nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 14
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione
di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione
può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione
è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad
un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché
adottino le iniziative opportune.
Art. 15
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo
stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale
per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli art. 12 e 13 non
si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza
di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è
disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui
egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove
esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore,
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo
nelle forme e nei termini di cui all'art. 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio
e adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
Art. 16
Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano presupposti per la pronuncia
dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo
a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 17
Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'art. 12,
primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento
sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo
ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni
nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di
comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito
del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente
ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza
fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente,
le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi,
sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della
sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico
ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore
speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni
dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello,
la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra,
le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati
ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti
nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Art. 18
La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni su apposito
registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo
a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è
divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della
impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere
del tribunale per i minorenni.
Art. 19
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio
della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell'adottando.
Art. 21
Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo
8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità
non può essere revocato.
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CAPO III
DELL'AFFODAMENTO PREADOTTIVO
Art. 22
I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale
per minorenni specificando l'eventuale disponibilità ad adottare
pi fratelli. E' ammissibile la presentazione di pi domande anche successive
a pi tribunali per i minorenni purché in ogni caso se ne dia comunicazione.
I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia
degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.
La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere
rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all'art. 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma
seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente
familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento
preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento
alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di pi fratelli,
tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero e al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all'art. 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi
locali.
Art. 23
L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro
che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente,
quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore
dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e,
se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari,
il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della
vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto
definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni
sul registro di cui all'art. 18.
In caso di revoca, il trubunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 24
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale
relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni
dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte
d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto
motivato.
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CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 25
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di
età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare
ed i servizi locali se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità
di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di
consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi se maggiori degli anni quattordici debbono
essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può
essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta
ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi con effetto, per
il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra
i coniugi affidatari l'adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora
il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26
Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare
il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrete, il pubblico ministero e, ove
occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato
ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio,
con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta
giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro
il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul
registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile
per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo
effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 27
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata,
ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della
famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di
origine, salvo i divieti matrimoniali.
Art. 28
Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione
di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26.
L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti e copie dai
quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa
dell'autorità giudiziaria.
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TITOLO III
Dell'affidamento dei minori
CAPO I
DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
Art. 29
Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di
residenza degli adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero
è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si
trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente
domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 30
I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere
al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità
all'adozione.
Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti
previsti nell'art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti
nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità
diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove
gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di
consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili
ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
Art. 31
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli
anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione
o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera
nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero,
o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione
dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento
è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione
di quello Stato.
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli
anni quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla
osta, emesso dal Ministero degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.
Art. 32
Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti
di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità
dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello
Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.
La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio
con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione
del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.
Art. 33
Il provvedimento emesso da una autorità straniera non può
essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta
comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno
un anno.
Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque
questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come
affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore
in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente
pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri
casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace
con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone
comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato
di appartenenza del minore.
Art. 34
Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art. 31 è concesso,
su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità
all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore
non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo
comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse
del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici,
calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia
possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione
all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità
dello stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità
consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti,
a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei
loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti
di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine
alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità
disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale
applica l'articolo 37.
Art. 35
E' fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere
il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera
di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici
a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici,
al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al
rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.
Art. 36
Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato
di minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti
entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici
di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove
è diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile
il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni
di Roma.
Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona
che eventualmente accompagna il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso
di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non
sia superiore ai tre mesi.
Art. 37
Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato,
si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38
Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni
idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri.
Art. 39
Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza
italiana acquista di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti
degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI ASCOPO DI ADOZIONE
Art. 40
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare
domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al
tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora
del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora
o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
Art. 41
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili
con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia
scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio
del minore.
Art. 42
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione
di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero,
non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello
stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Art. 43
Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo
9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore
di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti
temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del
caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto
ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni
di Roma.
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TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 44
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni
di cui al primo comma dell'art. 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo
di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore
deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età
di coloro che intende adottare.
Art. 45
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è
dato dal suo legale rappresentante.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un'età inferiore, può, se opportuno, essere
sentito.
Art. 46
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori
esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità
delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 47
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la presentazione del consenso e prima
della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell'adottante.
Art. 48
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno
dei genitori, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano
ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale
non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le
spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo
di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell'art. 382 del codice civile.
Art. 49
L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione
III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o
fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione
dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della
potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato,
dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio,
può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona
dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni,
anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso
dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Art. 51
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale
su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni
abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti
o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile
con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo
a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione
può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità
in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento
e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia
la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può
emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera
di consiglio circa la cura della persona del minore la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma,
il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un
tutore.
Art. 52
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento
e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore,
pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore,
può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio
circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione
dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà
sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma
il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un
tutore.
Art. 53
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza
di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono
esclusi dalla successione dell'adottante.
Art. 55
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294,
295, 299, 300 e 304 del codice civile.
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CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 56
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici
anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere
dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando
la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni
della corte di appello.
Art. 57
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando,
dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e
sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
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TITOLO V
Modifiche al tiolo VIII del libro I del codice civile.
Art. 58
L'intitolazione del titolo VIII del libro primo del codice civile è
sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età".
Art. 59
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro primo del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone
maggiori di età e dei suoi effetti".
Art. 60
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro primo del
codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Art. 61
L'art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art.
299 - Cognome dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante
e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori
assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione
non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto,
salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che
sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
Se l'adozione è compiuta da donna maritata, l'adottato, che non
sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
Art. 62
L'art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 307 - Revoca per indegnità dell'adottante. Quando i fatti
previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro
l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di
lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Art. 63
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro primo del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione
di persone di maggiore età".
Art. 64
L'art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art.
312 - Accertamenti del tribunale - Il tribunale, assunte le opportune informazioni,
verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute.
§2) se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 65
L'art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art.
313 - Provvedimenti del tribunale. Il tribunale, in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni
dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo
alla corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero".
Art. 66
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo
giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi
non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato
civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca dell'adozione, passata in
giudicato".
Art. 67
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dall'articolo 293, il secondo
e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310
del codice civile.
E' abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro primo
del codice civile.
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TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
Art. 68
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262,
264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché
nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma del codice civile".
Art. 69
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati
i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo
10 della presente legge.
Art. 70
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono
di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore
in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio
ufficio, sono puniti ai sensi dall'articolo 328 del codice penale. Gli
esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena
della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di
tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte
circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena
della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art. 71
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo
avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui
il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di
vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita
della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità;
se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se
è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue
la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di
un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di
cui all'articolo 61, numeri 9 e 11 del codice penale, la pena è
raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche
a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità
a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno
o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art. 72
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero
minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini
italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono
stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di
definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 73
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato
di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi
fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Art. 74
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente
tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio
naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione
di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli
estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma,
del codice civile.
Art. 75
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza
legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene
effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore
allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è
da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della
legge 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 76
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o
già definite al momento di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
Art. 77
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni
già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice
civile.
Art. 78
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Art. 79
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi
che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere
al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento
risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato,
l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati
o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente
in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo
57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti;
se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente
separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni
quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o
di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti
il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in
caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli
effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o
affiliato se maggiorenne.
Art. 80
Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli
articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche
agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori
in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e idoneità all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.
Art. 81
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza
del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero
quando si tratta di minore di età inferiore".
Art. 82
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste
dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono
esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto
dovuto ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione
dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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