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APPROFONDIMENTI SU ADOZIONE E AFFIDO

ADOZIONE: una prima informazione

FAQ - DOMANDE SULL'ADOZIONE

AFFIDAMENTO: una prima informazione

FAQ - DOMANDE SULL'AFFIDAMENTO

Legge 28 marzo 2001, n. 149

LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184

CONVENZIONE INTERNAZIONALE

ENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI

Bibliografia

 

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FAQ - DOMANDE SULL'ADOZIONE

FAQ di ANFAA
(frequent asked question)
ADOZIONE: PERCHE’?

Ci sono alcune domande ricorrenti che ci vengono sollevate negli incontri o convegni cui partecipiamo, quando parliamo di adozione: le riportiamo con le nostre relative risposte .
 


 

 
 
 
 
 
Domanda 1:
"Perché ci sono tanti bambini in istituto e così pochi sono adottabili?"

Risposta:
Quasi tutti i 15 mila minori ancora ricoverati nelle strutture residenziali non sonoin stato di adottabilità e quindi non sono adottabili.

La stragrandemaggioranza dei minori ricoverati potrebbe ritornare nella famiglia diorigine se fossero forniti dagli enti pubblici i necessari interventi disostegno socio-economici; per gli altri occorrerebbe provvedere mediantel'affidamento familiare a scopo educativo e, in certi casi particolari,tramite l'inserimento in piccole comunità aventi al massimo 6-8posti.


 
 
 
 
Domanda 2:
"Quali sono i limiti di età?"

Ho 32 anni e sono in procinto di sposarmi con un uomo di 44 anni, al quale e' stata diagnosticata una totale sterilità. Vorrei sapere tra quanto tempo potremo fare domanda di adozione. Vi sono limiti di età per il mio compagno

Risposta:
Secondo la nostra lettura della Legge 149/2001, in merito alla sua richiesta, l'art 6 dice :
"comma 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
comma 4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto."
Circa la seconda parte del quesito, per entrambi i coniugi sempre l'art. 6 della citata Legge prevede:
comma 3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
"comma 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
comma 6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato
Salvo quanto disposto dal 5° comma che consente al T.M. di derogare da qualsiasi limite di età nel solo ed esclusivo interesse del minore ed al fine di risparmiargli un "danno grave",
Si può quindi ritenere che, in questo caso, non ci siano "preclusioni" per l'adozione di un minore anche neonato.


 
 
 
 
Domanda 3:
"Sempre a proposito dei limiti di età"

Vorremmo adottare un bambino max tre anni. Io ho 54 anni, mia moglie 44, sposati da 10.
Il limite d'età previsto dalla legge può permettermi di avere un figlio di età non superiore ai tre anni, in considerazione che mia moglie rientra ancora nei limiti previsti?

Risposta:
(risposta personale di Giovanni B. Minuto - Segretario Nazionale Anfaa.)
L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando. Il Tribunale per i minorenni può prevedere ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età tra gli adottanti e l'adottato.
Con una tale deroga, effettivamente, la nuova legge Vi consentirebbe una adozione come quella da voi indicata anche se, secondo me, qualche problema potrebbe esserci.
Tanto per farVi alcuni esempi: per la definizione della pratica di idoneità ci vuole mediamente un anno ed
almeno altrettanto tempo si impiega per l'adozione internazionale (che è la più veloce). Al momento dell'abbinamento Lei avrà 56 anni e sua moglie 46.
Siete proprio sicuri che avere per casa un bambino/a di 3 anni sia una cosa adatta per voi?
E per vostro figlio/a che alle elementari avrà un papà sessantenne ed alle superiori (in piena crisi adolescenziale) settantenne, è la cosa più giusta?
Sia io che mio fratello più giovane (rispettivamente l'8° e 9° figlio) abbiamo avuto un padre con, rispettivamente, 45 e 49 anni di differenza rispetto a noi e le possiamo assicurare che, nonostante nostro padre fosse un ottimo uomo, è stato per noi più un nonno che un papà: la sua mentalità era troppo lontana dalla nostra.
Ovviamente queste considerazioni sono del tutto personali e desiderano solo essere uno spunto di riflessione.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete comunque rivolgerVi al Tribunale per i Minorenni competente per la Vostra città.


 
 
 
 
Domanda 4:
"A chi si deve manifestare la disponibilità all'adozione?"

Risposta:
Per l'adozione nazionale la domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni; per l'adozione di minori stranieri l'istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti che, se li ritiene idonei, emette un decreto che consente alla coppia di potersi rivolgere agli enti autorizzati per l'adozione internazionale.
Con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione del L'Aja sull'adozione internazionale (Legge. n. 476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi
che non hanno aderito alla Convenzione.


 
 
 
 
Domanda 5:
"Come assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea?"

Risposta:
Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione e scegli fra le coppie quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini riguardano l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete comunque rivolgerVi al Tribunale per i Minorenni competente per la Vostra città.


 
 
 
 
Domanda 6:
"Adozione nazionale o internazionale: Domande diverse?"

L'idoneità all'adozione è valida sia per l'adozione italiana che straniera o sono due percorsi diversi? Quando si arriva al punto di dover decidere fra una e l'altra?

Risposta:
La richiesta di idoneità è unica e non esiste l'obbligo di scegliere l'una o l'altra anche se alcuni Tribunali per i Minorenni cercano di farne scegliere una solamente.
Vi consigliamo di mettervi in contatto con la Sezione ANFAA più vicina (l'elenco lo trovate alla pagina http://www.anfaa.it/sedi.htm del nostro sito internet) dove potrete avere informazioni più dettagliate.


 
 
 
 
Domanda 7:
"Adozione internazionale: a chi rivolgersi?"

Siamo una coppia che ha ottenuto il decreto per le adozioni internazionali, vorremmo sapere quali sono le prossime procedure da adottare e a quali enti rivolgersi e come contattarli

Risposta:
Con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione del L'Aja sull'adozione internazionale (Legge n. 476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione.
L'elenco di tali Associazioni lo può trovare sul nostro sito alla pagina http://www.anfaa.it/enti.htm.


 
 
 
 
Domanda 8:
"Ma possono adottare solo i ricchi?"

Abbiamo appena iniziato una pratica di adozione e l'assistente sociale alla prima seduta ,solo informativa, ci aveva detto che le condizione economiche della coppia non contavano minimamente invece l'organo di polizia tra le tante cose deve accertare le condizioni economiche e tenore di vita.
Quante possibilità hanno un semplice operaio e un impiegata part time?

Risposta:
Non ci risulta che da nessuna parte della Legge sull'adozione si parli di "alte" condizioni economiche della famiglia aspirante all'idoneità per l'adozione; ci risulta al contrario che esistano sgravi fiscali ed aiuti.
E' peraltro vero che una coppia di disoccupati, senza casa e con lo sfratto esecutivo in corso e, magari, con precedenti penali, è molto difficile che possa essere considerata idonea.
Ci sembra che non siete nelle condizioni disastrose di cui all'esempio ma che la vostra situazione possa essere considerata nella piena normalità.
Visto che l'adozione è dare una famiglia ad un bambino e non dare un bambino ad una famiglia (ricca), pensiamo che non ci dovrebbero proprio essere difficoltà.


 
 
 
 
Domanda 9:
"Divorzio e adozione"

Sarò divorziato a breve ed anche la mia compagna, vorremmo sapere se una volta risposati saremmo idonei per l'adozione.
Io non posso avere figli e per noi questa sarebbe l'unica opportunità. Possono adottare due divorziati risposati?

Risposta:
Nella legislazione italiana il divorzio annulla definitivamente gli impegni assunti nel precedente matrimonio e, di conseguenza, così come la persona o le persone divorziate posso risposarsi alla stessa stregua possono presentare domanda di adozione.
Lo status di "ex divorziato" che si acquisisce dopo il secondo matrimonio non impedisce la possibilità di adottare. Il problema, se problema si può chiamare, è che per presentare domanda occorre, come previsto dall'art. 6 della Legge 149/2001, una convivenza di almeno tre anni.
Qualsiasi e più precisa informazione la potrete avere dal Tribunale per i Minorenni a cui dovrete, comunque, rivolgervi.


 
 
 
 
Domanda 10:
"Si può adottare un figlio naturale del coniuge?"

Può il coniuge di una madre naturale, che ha provveduto al riconoscimento del figlio prima del matrimonio, adottare il figlio minorenne della moglie? Si tratta di adozione ex art. 44 l. n. 184 o di altro tipo di adozione? Il coniuge può dare al figlio della moglie il proprio cognome?

Risposta:
L'Art. 25 della Legge 149/2001 che ha modificato l'art. 44 della Legge 184/83 al secondo capoverso dice testualmente:
1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) .........................
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
Il fatto di specificare che la possibilità è offerta " ...nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo ..." sta a significare, secondo noi, che tale possibilità è offerta a maggior ragione per i figli "naturali" di uno dei coniugi.
Circa la seconda parte del quesito secondo noi, con l'adozione ai sensi dell'art. sopra richiamato, il minore assume il doppio cognome ed ha facoltà di usare i due cognomi indifferentemente uniti o singolarmente.
Maggiori informazioni le potranno comunque essere fornite dal Tribunale per i Minorenni competente per la sua città.


 
 
 
 
Domanda 11:
"A proposito di bambini dei paesi dell'est in accoglienza temporanea"

Da quasi tre anni viene presso la mia famiglia una adolescente bielorussa in stato di adottabilità.
Purtroppo io, un anno e mezzo fa, mi sono separata e, tramite una Associazione che si occupa dei bambini di Chernobyl, la bimba ha continuato a venire per le vacanze estive (2 mesi) e per il Natale (1 mese).
Sono venuta a conoscenza (ma mai da fonti sicure) che forse sarebbe possibile una permanenza per studio o qualcosa di simile che potrebbe consentire alla bambina di restare stabilmente in Italia. Pertanto Vi chiedo se siete a conoscenza di qualche legge in merito e se, effettivamente ci possa essere qualche possibilità al riguardo, tenuto conto che la bambina ci considera la sua famiglia.
Io attualmente convivo con un uomo divorziato, intendiamo risposarci non appena io otterrò il divorzio ed abbiamo anche due bambini dai precedenti matrimoni.
Questa è la mia situazione, mentre fanno parte della stessa associazione altre famiglie con situazioni più normali che anche loro vorrebbero poter tenere questi bambini sempre in Italia per ovvi motivi. Premetto che sono tutti (compresa la mia) bambini che provengono da Istituti.

Risposta:
Il quesito che ci pone è quanto mai difficile anche "per colpa" delle molte persone che hanno voluto "fare i furbi" per aggirare con l'accoglienza temporanea di bambini per motivi sanitari o di studio una adozione che non si poteva fare per altri motivi (nella maggior parte dei casi problemi di differenza d'età, ecc.).
Generalmente i Tribunali per i Minorenni guardano con molta diffidenza alle domande come la sua.
Ad aggravare la situazione ci sono una serie di provvedimenti dei Paesi di Origine (Ucraina, Russia, ecc.) che hanno bloccato tutte le autorizzazioni all'adozione internazionale che, purtroppo, erano divenute un vero e proprio "mercato".
L'unico mezzo per ottenere informazioni certe è quello di rivolgersi direttamente al Tribunale per i Minorenni competente per la sua città.


 
 
 
 
Domanda 12:
"Perché bisogna informare il bambino della sua adozione?"

Risposta:
E' bene che igenitori informino il bambino, anche se adottato in tenera età,sulle sue origini, in modo corretto e precocemente, per non correre ilrischio che egli lo apprenda tardivamente e in modo imprevedibile con leconseguenze di ferite affettive e di ribellioni comportamentali dolorosissime(1). Infatti scoprire di esser stati ingannati per anni da chi ha sempre affermatodi amarti come un figlio non può che farti dubitare della genuinitàdi questo amore paterno e materno.
Altre volte, quandoil figlio è già un po' più grandicello, il genitorepuò non nascondere al figlio l'avvenuta adozione, ma preferiscenon parlarne o parlarne il meno possibile. Si può venire a formareallora una vera e propria "congiura del silenzio" tra il bambino che hasofferto e non vuole pensare alle sue sofferenze passate e l'adulto cheteme "il dolore del bambino" e preferisce non affrontarlo, giustificandoil suo comportamento con la "necessità di non farlo soffrire". Questoatteggiamento, ben lontano da aiutare il bambino, lo lascia solo nell'affrontarele sue paure e gli dà la sensazione che chi dice di amarlo non èdisposto ad aiutarlo.
Un’informazionecorretta e tempestiva richiede tuttavia, oltre che una personale sicurezzasul proprio amore, una capacità che non è trasmessa culturalmentee che quindi va appresa. Bisogna imparare a spiegare le ragioni che hannoportato alla sua adozione senza incrinare l’autostima del bambino ("nonmi hanno tenuto perché io non sono abbastanza desiderabile"; "mihanno preso in adozione perché non potevano avere figli nel modoche lo desideravano"). Ma anche: come spiegare questa realtà inmodo che ad altri, ancora legati agli schemi tradizionali del figlio "vero"che è solo quello di sangue, il bambino possa rispondere senza andarein confusione o essere turbato?
Nel libro perbambini "Ti racconto l'adozione", Utet Libreria, 1995, FrancescaNetto risponde a questi interrogativi attraverso il racconto della storiadi Chiara: "Chiara è nata da una donna e da un uomo che le hannodato la vita ma non sono diventati la sua mamma e il suo papà. Ungiudice ed un'assistente sociale si sono dati da fare perché nonrestasse da sola e le hanno fatto incontrare i suoi genitori, che l'hannoadottata, cioè desiderata, attesa, amata. La storia di Chiara èanche quella di tanti bambini di tutto il mondo per i quali i genitoriadottivi hanno preparato, come ogni mamma e papà, un posto nel lorocuore. A volte li hanno aspettati per tanto tempo, a volte hanno affrontatolunghi viaggi, attraversando, per incontrarli, persino l'oceano".
A questo libroè abbinato un inserto rivolto ai genitori adottivi curato da F.Santanera, F. Tonizzo e E. Aliberti, in cui vengono approfonditi gli aspettipsicologici ed educativi relativi all'informazione.
Raccomandiamo,inoltre, la lettura del libro "Storie di figli adottivi. L'adozionevista dai protagonisti" di E. De Rienzo, C. Saccoccio, F. Tonizzo eG. Viarengo, Utet Libreria, 1999, libro in cui figli adottivi, ormai inetà adulta affrontano le numerose e complesse questioni legate all'adozione:il nuovo concetto di filiazione, di maternità e di paternità,l'informazione sulla condizione di figlio non procreato, ecc.


 
 
 
 
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