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CONVENZIONE INTERNAZIONALE

Introduzione

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476

Convenzione de L'Aja

Due opposte concezioni dell'adozione

No alla doppia genitorialità dei figli ....

 

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No alla doppia genitorialità dei figli adottivi

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

In occasione del dibattito parlamentare sull'art. 37 del testo del disegno di legge presentato dal Governo per la ratifica della Convenzione de L'Aja, sono intervenuti numerosi figli e genitori adottivi, di cui riportiamo quattro testimonianze.


1Come figlio adottivo desidero esprimere la mia opinione sulla bozza di proposta di legge predisposta dal Governo per la ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale proponendola a tutti i figli adottivi come stimolo per la riflessione personale e come lancio di un momento comune di dialogo e confronto su questo tema.In particolare le mie osservazioni si riferiscono alle disposizioni che la legge prevede al 5° comma dell'art.37 riguardo al diritto dell'adottato di conoscere l'identità dell'uomo e della donna che lo hanno generato.
Ripenso alla mia esperienza: non sono stato riconosciuto alla nascita e dopo pochi mesi sono stato accolto dalla mia famiglia.Nel corso dell'infanzia i miei genitori mi hanno raccontato più volte la storia del nostro incontro, la loro volontà di amare dei figli, la necessità da parte mia, di mio fratello e di mia sorella (adottati uno prima e l'altra dopo di me, nati da genitori biologici diversi dai miei) di avere una famiglia. Dall'incontro di queste reciproche volontà d'amore è nata la nostra famiglia.Loro sono i nostri genitori, noi i loro figli.Per questo nel corso della vita non ho mai cercato di scoprire l'identità di chi mi ha messo al mondo.Semplicemente non ne ho avuto l'esigenza perché so che mio padre e mia madre sono coloro che mi hanno adottato.Così quando la gente mi chiede se sono curioso di sapere chi sia mia "madre" e chi mio "padre" rispondo sempre che la domanda è formulata male poiché conosco benissimo i miei genitori, semmai non ho incontrato quelli che sono stati i generatori biologici della mia esistenza.
L'unica curiosità che posso dimostrare è quella di sapere se eventualmente chi mi ha generato fosse affetto da malattie che si possono trasmettere ereditariamente.Nulla di più.In verità si tratta di una curiosità che ho sempre sentito pochissimo ed ora, che ho quasi trent'anni e ancora tutti i capelli in testa, mi rendo conto che è nata più dalle domande degli altri che da una mia esigenza.Il richiamo ai capelli non è casuale, poiché da adolescente temevo di diventare calvo e come è noto la calvizie è una malattia ereditaria.Se fossi stato seriamente preoccupato dalle mie condizioni di salute avrei benissimo potuto richiedere una mappa genetica del mio corpo, ma non ne ho mai sentito la necessità.Quello che invece mi preoccupa molto di più è l'atteggiamento di chi ritiene ancora i vincoli di sangue una cosa importante.Sopravvalutare i legami biologici è un luogo comune sorretto dall'ignoranza e dalla scarsa capacità di leggere la vita degli uomini.Per la scienza e gli individui dotati di un discreto senso comune è chiaro ormai da tempo che le influenze date dall'ambiente e dalle relazioni incidono in modo determinante sullo sviluppo e la creazione del carattere di una persona, mentre i caratteri ereditari si limitano praticamente a modellare l'aspetto fisico di questa.Penso che ritenere i legami di sangue paragonabili a quelli dati dalla vita in comune, dal crescere insieme e soprattutto dall'amore sia errato e sottenda l'idea che i genitori adottivi e i loro figli non siano una vera famiglia.Ritengo che questa posizione sia profondamente sbagliata e che in parte sia alla base della proposta di legge de L'Aja.Un'ultima considerazione.
Quando ero piccolo, alla televisione aveva un grande successo un telefilm intitolato "Mork & Mindy".Il protagonista veniva da un pianeta tecnologicamente molto più avanzato del nostro e alcune volte raccontava di essere figlio di un alambicco e di un contagocce! Malgrado ciò era molto più umano di tanti terrestri e la sua strana origine non gli faceva granché problema.Non tutti sono come Mork, e a qualcuno può nuocere conoscere l'identità di chi lo ha messo al mondo; invece, al contrario, mai e poi mai ad alcun figlio adottivo può negarsi il diritto di essere pienamente figlio dei genitori che lo hanno accolto.Il prevedere che l'adottato possa ricercare le persone che lo hanno generato mi pare più che un aiuto una forma per mettere in dubbio questo fondamentale diritto.
Per questo penso che l'art.37 della bozza di legge per la ratifica della Convenzione de L'Aja in materia di adozione debba essere respinta, poiché insinua una sottile discriminante tra le famiglie biologiche e quelle adottive; tra figli "naturali" e figli adottivi, come se questi ultimi fossero in qualche misura "innaturali".Ovviamente questo è solo un punto di vista, il mio, determinato dalla mia storia personale.Diverso può essere il giudizio di chi proviene da esperienze lontane dalla mia, come chi, ad esempio, serba ricordi della propria famiglia d'origine e di conseguenza può porsi in un'ottica differente.Anche per questo ritengo che sia utile un incontro tra noi figli adottivi per poter confrontare esperienze ed opinioni in proposito, e per far sentire finalmente la nostra voce e le nostre proposte.
Giovanni Viarengo (1)
 

2Come figlia adottiva desidero esprimere alcune considerazioni in merito al contenuto dell'art. 37 del disegno di legge predisposto dal Governo per la ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja in materia di tutela dei minori e cooperazione nell'adozione internazionale.
Pur condividendo pienamente il tenore dei primi tre commi dell'articolo in commento, sia pure nel limite in cui sanciscono il dovere di conservazione e comunicazione delle informazioni relative all'anamnesi sanitaria del minore adottato e al suo status di figlio adottivo, contesto fermamente il dettato del suo quarto comma nella parte in cui prevede che i genitori adottivi esercenti la potestà genitoriale e l'adottato maggiore d'età possano ottenere informazioni sull'identità dei genitori biologici.
Detto comma, in effetti, sembra rivelare un orientamento profondamente fuorviante: quello che sopravvaluta i legami biologici, individuando in essi i mezzi privilegiati attraverso cui arrivare a definire la propria identità personale.
La mia esperienza personale mi induce a rifiutare con fermezza questo orientamento.A mio parere, è "vero" genitore chi si prende cura quotidianamente, responsabilmente e amorevolmente di un bambino, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia figlio naturale o adottivo.Guardando la questione da questa prospettiva, il legame biologico non può che passare in secondo piano, lasciando il posto ad un rapporto educativo consapevole, guidato da due persone adulte e responsabili e finalizzato alla scoperta, alla maturazione e allo sviluppo di tutte le possibilità implicite di un bambino; rapporto in cui ogni individuo (sia biologico che adottivo) dovrebbe rinvenire le "radici" della propria identità (e cioè l'origine dei propri valori, della propria personalità).
Mi domando tra l'altro se, nel compilare il suddetto comma, si siano realmente valutate le conseguenze di una presa di posizione tanto netta e soprattutto se all'introduzione di questo nuovo "diritto" corrisponda un reale "interesse" dell'adottato, meritevole di una particolare difesa giuridica.
Personalmente, ho sentito il bisogno di conoscere le mie origini famigliari sin da quando ero piccola.Essendo di natura molto curiosa, ho sempre fatto molte domande in merito, ma non essendo stata riconosciuta dai miei "procreatori", ho dovuto rassegnarmi al difetto delle risposte sempre insoddisfacenti di coloro che mi amavano.Questa sensazione di imperfezione e manchevolezza era comunque, paradossalmente, sempre accompagnata dal forte timore di incontrare realmente la mia famiglia biologica e di dovermi confrontare con delle persone emarginate e problematiche certamente diverse da quelle idealizzate.
Divenuta adulta, ho imparato a convivere con questo senso di incertezza ed ho compreso che l'esigenza di conoscere il mio passato era più legato ad una forma di puerile curiosità che al reale interesse di stabilire un rapporto significativo con degli individui che mi erano (e mi sono!) del tutto estranei.E che la mia curiosità non possa essere spacciata per una situazione soggettiva particolarmente meritevole di tutela giuridica, mi sembra scontato ed inconfutabile.
Lo stesso legislatore, del resto, consapevole dei pericoli insiti in una eccessiva estensione della legittimazione attiva, ha tentato di limitare l'esercizio del 'diritto" de quo, subordinandolo alla comprovata sussistenza di "gravi motivi" e all'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.Tale lodevole proposito tuttavia non ha prodotto i risultati sperati, in quanto non è stato chiarito in termini precisi cosa debba intendersi per "gravi e comprovati motivi". L'ambiguità dell'attuale dettato legislativo mi fa pertanto temere che possa assurgere al rango di condizione legittimante anche una semplice "curiosità", purché comprovata dalla perizia di un medico legale compiacente.
Inoltre, sebbene numerosi studi specialistici abbiano rivelato che, nella maggior parte dei casi, l'esigenza di conoscere l'identità dei propri genitori biologici scaturisce dal rapporto conflittuale esistente con la famiglia adottiva, non credo sia comunque producente che lo Stato assecondi e soddisfi l'incontenibile bisogno di conoscenza di un soggetto che si trovi coinvolto in una situazione esistenziale di particolare disagio, favorendo così un suo potenziale ancor più tragico secondo abbandono.E poi, perché consentirgli di riaprire vecchie ferite, imponendo la sua presenza a persone che, dopo averlo abbandonato, hanno impiegato un certo numero di anni per elaborare e superare eventuali sensi di colpa connessi al compimento di un gesto tanto innaturale?
Del resto, se è vero che nel disegno di legge in questione è espressamente previsto il divieto di trasmettere le informazioni sull'identità dei genitori biologici nell'ipotesi in cui questi ultimi "abbiano dichiarato di non voler esser nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi", altrettanto veri sono i prevedibili effetti devastanti che un simile rifiuto potrebbe avere sulla personalità di un individuo già profondamente segnato da un vissuto problematico.
È opportuno infine ricordare che al riconoscimento di un "diritto" va sempre necessariamente correlato l'adempimento di un "dovere", che nel caso di specie si identificherebbe nel "dovere" di riconoscimento da parte del genitore naturale o, quanto meno, nel dovere di fornire delle informazioni documentali atte a consentirne la futura identificazione.A mio parere, l'unico interesse che merita di essere realmente tutelato, se non si vogliono favorire aborti, parti clandestini ed infanticidi, è proprio quello della donna a partorire nella più assoluta riservatezza, senza sentirsi vincolata a riconoscere un bambino che non vuole o a fornire dei dati anagrafici che possano consentire, comunque, il suo rintraccio.
La proposta in questione, infine, sembra mettere in discussione anche i diritti di coloro che serbano un ricordo della loro famiglia biologica, in quanto abbandonati a seguito del riconoscimento.In effetti, se un giudice ha provveduto a dichiarare lo stato d'adottabilità d'un minore, sciogliendolo definitivamente da un legame biologico inadeguato, non si vede come una legge parlamentare possa legittimamente mettere in dubbio questa decisione passata in giudicato e, più in generale, l'intera ratio della legge 184/1983 sull'adozione e l'affidamento dei minori, facendo entrare dalla "finestra" coloro che ha cacciato precedentemente dalla "porta".
Quanto al coinvolgimento dei genitori adottivi nella ricerca dell'identità dei procreatori biologici dei loro figli adottivi, resta da chiedersi per quale motivo tali genitori dovrebbero assumersi volontariamente una responsabilità tanto grande.La sola risposta plausibile mi sembra rinvenibile nel desiderio di risolvere un rapporto adottivo "difficile", recuperando la fiducia di un figlio adottivo ribelle o favorendo il suo definitivo allontanamento.
Una scelta legislativa di questo tipo, pertanto, potrebbe mettere definitivamente in crisi l'autenticità e la pienezza del rapporto adottivo, posto che accanto alla famiglia adottiva permarrebbe sempre, sia pure sullo sfondo, una famiglia di "riserva" (quella biologica, appunto!) cui ricorrere in caso di difficoltà.E ciò in netto contrasto con gli intenti del legislatore del 1983, che ha disciplinato l'istituto dell'adozione legittimante alla stregua di una vera e propria "seconda nascita", cui deve necessariamente seguire il definitivo scioglimento del precedente rapporto biologico.
Auspicando che queste semplici considerazioni possano fungere da stimolo per la riflessione personale e per un sereno confronto sull'argomento, La ringrazio vivamente per la cortese attenzione e Le porgo distinti saluti (2).
Graziella Tagliani (3)
 

3 Nel messaggio inviato agli organizzatori e ai partecipanti del Convegno europeo "Bambini senza famiglia e adozione: esigenze e diritti.Legislazioni ed esperienze europee a confronto", svoltosi a Milano il 15-16 maggio 1997, il cardinale Carlo Maria Martini ha scritto quanto segue: «Mi preme sottolineare l'esigenza, molto avvertita personalmente da coloro che vivono personalmente queste forme di accoglienza, di vedere riconosciuta la piena dignitià e il valore della filiazione e della genitorialità adottive quali filiazione e genitorialità vere.La maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché nato da non è sinonimo di figlio di».
Infatti, mentre la procreazione è un fatto unilaterale che coinvolge solo gli adulti, nella filiazione il vero protagonista è il bambino.L'ambiente in cui vive e il calore affettivo che lo circonda hanno un ruolo determinante sul suo sviluppo.Al riguardo è illuminante il confronto fra i minori ricoverati in istituto e quelli che vivono in famiglia (propria o adottiva).
Nonostante che le leggi n. 431/1967 e n. 184/1983 sull'adozione abbiano dato un salutare scossone all'ormai obsoleta cultura incentrata sulla filiazione quale atto preminentemente biologico, moltissimo resta ancora da fare per ottenere il riconoscimento che l'adozione di un bambino è equiparabile all'innesto di un pesco su un susino o su un mandorlo.I frutti, belli o brutti, buoni o cattivi, sono sempre e solo pesche, allo stesso modo di quel che avviene quando le radici sono di pesco.Non si tratta di una concezione nuova.Già Fedro e san Giovanni Crisostomo, ad esempio, mettevano in evidenza secoli fa l'apporto determinante della relazione affettiva-formativa fra i genitori (biologici o adottivi) ed i propri figli.
L'adozione dei minori in situazione di abbandono materiale e morale, dovrebbe, pertanto, essere considerata una seconda nascita che non annulla la prima, ma non ne conserva alcun legame giuridico.Come abbiamo visto, i frutti non sono più susine o mandorle, ma sempre e solo pesche.Non si tratta, inoltre, di cancellare ricordi e rapporti instaurati con i genitori di origine.Occorre, invece, aiutare questi minori, soprattutto se adottati grandicelli, a rimarginare le ferite subite, quasi sempre assai gravi.
È evidente che il passaggio dalla vecchia alla nuova concezione della filiazione, della maternità e della paternità è stato e sarà ancora un processo molto lungo e travagliato, come avviene sempre per tutti i cambiamenti di rilevante importanza.D'altra parte la complessità della problematica adozionale è assai accentuata, essendo coinvolti non solo gli adottati, gli adottanti, i genitori d'origine ed i congiunti dei suddetti tre gruppi, ma anche i giuristi, i magistrati, gli amministratori dello Stato, delle regioni e degli enti locali, gli psicologi e gli altri operatori sociali.
Pertanto, accanto a valutazioni personali e familiari, vi sono – soprattutto da parte dei cultori del diritto – giudizi di natura generale (riguardanti cioè l'insieme delle questioni) e pareri espressi sulla base di singoli casi, come spesso avviene, purtroppo, da parte di molti terapisti.Non tenendo conto di tutti gli aspetti, si corre il rischio di avanzare proposte che aiutano pochi soggetti e ne danneggiano moltissimi.
A seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 431/1967 e n. 184/1983 sono stati posti al centro dell'attenzione i minori senza famiglia (capovolgendo la precedente finalità diretta a consentire alle persone senza prole di avere uno o più discendenti) e sono stati adottati ben 85.000 minori italiani e stranieri.
Nello stesso tempo l'azione condotta per l'inserimento familiare dei 300.000 minori ricoverati in istituti di assistenza (dati del 1962), ha determinato, unitamente al calo delle nascite, la loro riduzione agli attuali 30.000-40.000, ponendo, altresì, le premesse per l'azzeramento dell'istituzionalizzazione, intervento estremamente nefasto per l'armonico sviluppo della personalità dei minori.
Nonostante questi ottimi risultati, il Governo ha inserito nel disegno di legge n. 2545, presentato al Senato il 20 giugno 1997, norme dirette (forse al di là delle intenzioni) a scardinare la nuova positiva concezione dell'adozione.Sono disposizioni certamente non indispensabili per la ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la cooperazione nell'adozione internazionale, come ha riconosciuto (ma non poteva accorgersene prima?) il ministro Livia Turco.Favorendo (cfr. l'art. 37) il riallacciamento dei rapporti tra figli adottivi ed i genitori che li hanno moralmente e materialmente abbandonati, il Governo vuole ridurre (chissà perché?) i genitori adottivi a percentuali di madre e di padre.Di fatto essi sono considerati genitori fasulli e vengono trattati come dei semplici allevatori.
È un avvilente comportamente che – lo spero vivamente – il Parlamento non vorrà tradurre in legge, anche per non mortificare noi genitori adottivi che abbiamo accolto i bambini che negli anni '60 (e precedenti) erano chiamati e trattati dalle leggi allora vigenti come bastardi e soprattutto per non scoraggiare le nuove adozioni, in particolare quelle di fanciulli handicappati o malati o con gravi disturbi della personalità causati dalla carenza di cure familiari.
Com'è stato giustamente scritto nell'ordinanza del 5 febbraio 1997 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, Camillo Losana (4), «dire che l'adottato avrebbe un diritto a conoscere i primi genitori significa implicitamente dire che un legame tra il primo ed i secondi sussiste ancora; significa, in altre parole, far riferimento ad una doppia genitorialità che invece l'adozione legittimante italiana ha chiaramente voluto escludere».
Mentre è ovvio che i genitori adottivi devono informare i loro figli dell'avvenuta adozione, rarissimi sono gli adottati che ricercano i loro genitori d'origine, a volte solo per conoscere i motivi dell'abbandono.Ancora più sporadici sono i ricongiungimenti fra figli adottivi e genitori d'origine.
Purtroppo i mezzi di informazione di massa danno ampio spazio ai cinque-dieci adottati che ogni anno ricercano la vera madre (quasi mai il vero padre).In questo modo i mass-media non solo sono cinicamente indifferenti alle pesanti conseguenze negative provocate agli 85.000 figli adottivi ed ai loro verigenitori, ma disprezzano anche il ruolo fondamentale che riveste l'educazione per l'armonico sviluppo di tutti i fanciulli, siano essi figli adottivi o biologici.
Se, malauguratamente, si volesse consentire ai figli adottivi di poter conoscere i loro procreatori, credo che il legislatore dovrebbe porsi alcuni interrogativi:
– è sicuro che i figli adottivi ne ricavino dei vantaggi?
– è positivo che essi vengano a conoscenza di fatti anche estremamente gravi, ad esempio di aver subito maltrattamenti?
– quali misure sono previste per scongiurare i possibili ricatti o vendette perpetrati dai genitori d'origine, dagli adottanti, dagli adottati o da altre persone venute a conoscenza della situazione?
– che cosa è stabilito nel caso in cui l'adottato non ritenga veritiera la documentazione da cui risulta che è stato procreato dalle persone indicate nella documentazione stessa?
– se l'individuazione dei procreatori è demandata alla magistratura, è previsto un giudizio di appello se il primo verdetto non è accettato dalle parti in causa?
– chi terrà conto delle possibili ripercussioni negative sulle famiglie costituite dai genitori d'origine dopo l'abbandono del loro nato che chiede di conoscerli?
Temo fortemente che in questo periodo, caratterizzato dalla caduta degli ideali e dei valori, si vogliano strumentalizzare le inevitabili situazioni conflittuali fra genitori e figli adottivi (che ovviamente si verificano anche nelle famiglie biologiche) per orientare l'adozione, come emerge dalle proposte di legge presentate al Parlamento e da una recente sentenza della Corte costituzionale (5), non più all'inserimento familiare dei minori in situazione di abbandono morale e materiale, ma al soddisfacimento delle pretese degli adulti insoddisfatti a causa della mancanza di figli.
Francesco Santanera, genitore adottivo (6)
 

4Siamo una coppia di genitori adottivi. Sette anni fa abbiamo accolto nostro figlio, portatore di handicap fisico e per questo motivo non riconosciuto alla nascita dia suoi genitori biologici (7).
Nostro figlio, gentile Onorevole, è acondroplasico, portatore cioè di quella forma di nanismo caratterizzata da gambe e braccia corte e da una testa un po' troppo grossa, ma è un bimbo bellissimo e molto affettuoso.Conosce la sua storia di figlio adottivo ed è ormai perfettamente consapevole della sua diversità, che inizialmente, al primo impatto con i giudizi non sempre lusinghieri dei "normali", gli ha causato più di un'angoscia, ma che adesso (per il momento, almeno) sta imparando a vivere con maggior serenità e a volte persino con un pizzico di autoironia.
Ha soltanto sette anni, ancora; quando ne avrà qualcuno di più si renderà conto che il motivo per cui chi lo ha generato non lo ha voluto con sé è proprio quella diversità; nascerà allora il lui il desiderio di conoscere gli autori di una simile scelta?Non lo sappiamo, ma crediamo che non sia assolutamente scontato che ciò avvenga perché pensiamo, soprattutto sulla base di ciò che altri figli adottivi ormai adulti ci hanno detto e di ciò che sull'argomento abbiamo potuto leggere, che quando nasce l'insopprimibile esigenza della ricerca dei procreatori (si badi non la semplice astratta curiosità) vuol dire che qualcosa, nel percorso dell'adozione, non ha funzionato a dovere.
Ma poniamo pure che nostro figlio senta questa esigenza: quale significato e soprattutto quale obiettivo potrebbe avere, in una vicenda simile, la ripresa di un contatto con chi ha allontanato da sé il proprio nato perché diverso? Quali effetti devastanti sulla personalità di quel ragazzo dovremmo aspettarci a seguito di un simile incontro?
Chi sono, gentile Ministro, i genitori di questo bambino, secondo Lei?Qual è la sua famiglia, quella che può farlo crescere e diventare una persona per quanto possibile serena ed equilibrata?
Se è vero che l'adozione è la ricostruzione da zero, per un bambino, di una famiglia che non c'è più, a quale scopo far riapparire quelle ombre, a qualunque età ciò si verifichi?È vero che nel testo del disegno di legge per la ratifica della Convenzione de L'Aja è previsto che le informazioni sull'identità dei genitori biologici non vengano trasmesse al ragazzo in alcuni casi, fra cui l'espresso rifiuto da parte di chi lo ha abbandonato, ma pensi a come potrebbe sentirsi nostro figlio il giorno in cui un giudice gli dicesse: «Non posso dirtelo: loro non hanno voluto che lo sapessi».Non significherebbe la riapertura della ferita dell'abbandono?
Sappiamo già per certo che un abbandono non si dimentica; ci si convive, lo si supera con l'aiuto e l'amore della famiglia, ma non si cancella; a quale scopo si debbano far rivivere simili dolori?
È vero che l'intero disegno di legge è riferito all'adozione internazionale, mentre nostro figlio è italiano, ma sappiamo già che esistono dubbi di legittimità costituzionale circa la disparità di diritti che si verrebbe a creare fra adottati italiani e stranieri, e la giurisprudenza potrebbe estendere in modo imprevedibile le conseguenze di un atto legislativo originariamente pensato per avere portata ben più limitata.
Abbiamo parlato di questa ipotetica norma con alcuni figli adottivi adulti, nostri amici; una di loro ha commentato: «A che scopo? Per presentare il conto a chi mi ha generato?».Pensi soltanto, gentile Ministro, agli effetti destabilizzanti che avrebbe l'ingresso, nella vita di una famiglia adottiva, di figure e di storie così disturbanti.
Se vogliamo davvero che i figli adottivi crescano come persone equilibrate, serene, autonome lasciamo – lasciate, gentile Onorevole – che ciascuna famiglia segua un proprio percorso per accompagnare i propri figli anche al superamento del lutto dell'abbandono, e lasciate nell'ombra chi ha scelto di rinunciare al suo ruolo genitoriale, nel rispetto dei sentimenti di tutti i protagonisti di simili, delicatissime, storie.
Angela e Maurizio Liberti (8)


(1) Da Prospettive assistenziali, n. 117, gennaio-marzo 1997.

(2) La lettera è stata inviata al Presidente, ai Vice Presidenti, ai Segretari ed ai Componenti della Commissione Esteri del Senato.

(3) Da Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997.

(4) Tribunale per i minorenni di Torino, decreto 5 febbraio 1997, pubblicato in Minorigiustizia, n. 2, 1997.

(5) Corte costituzionale, sent. 18-24 luglio 1996, n. 303, che ha stabilito che il giudice possa disporre l'adozione quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quarant'anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

(6) Da Minorigiustizia, n. 2, 1997.

(7) Si veda l'articolo "Abbiamo adottato un bambino con un grave handicap", Prospettive assistenziali, n.113, gennaio-marzo 1996.

(8) Da Prospettive assistenziali, n. 117, gennaio-marzo 1997.
 

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