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CONVENZIONE INTERNAZIONALE

Introduzione

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476

Convenzione de L'Aja

Due opposte concezioni dell'adozione

No alla doppia genitorialità dei figli ....

 

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Due opposte concezioni dell'adozione

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

Nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di ratifica della Convenzione de L'Aja sono emerse posizioni opposte in merito all'accesso da parte dei figli adottivi maggiorenni alle informazioni relative all'identità dei loro procreatori.

Secondo il Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco (1) e la Relatrice della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, On.Anna Maria Serafini, gli adottati avrebbero il diritto di conoscere coloro che li hanno generati (2).

Per scongiurare l'approvazione della norma suddetta, che avrebbe creato per i figli adottivi una doppia genitorialità, sono intervenuti il Gruppo dei Figli Adottivi, il CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (3), il NOVA - Nuovi orizzonti per vivere l'adozione, l'Associazione Amici di Don Bosco, l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, l'Associazione "Dalla parte dei bambini" di Piacenza, il Coordinamento regionale per la tutela dei minori del Friuli-Venezia Giulia, l'Associazione famiglia aperta di Noale, l'Associazione "Insieme" di Roma, il Progetto "Adozione e Accoglienza" e l'Associazione "Bambino chiama aiuto" di Vicenza, l'Associazione "Centro Santa Maria Mater Domini" di Venezia, La Bottega del Possibile di Torre Pellice, l'Associazione "Amici biellesi senza frontiere", il Gruppo famiglie adottive e affidatarie di Vercelli, l'Associazione "Più Uno" di Ciriè.Hanno aderito esponenti della Caritas, delle ACLI, della Conferenza di San Vincenzo de' Paoli, gli Assessori alla sicurezza sociale del Comune e della Provincia di Bologna e del Comune di Genova, operatori e docenti universitari.

L'articolo 37 è stato, infine, positivamente modificato e la sua stesura definitiva è coerente con l'art.30 della Convenzione de L'Aja.Infatti, successivamente all'adozione, la Commissione per le adozioni internazionali può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il Tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

Tuttavia va ricordato che, contestualmente all'approvazione definitiva dell'art.37, il Senato ha anche accolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, considerato che, nell'ampio dibattito svoltosi in entrambe le Camere, è emersa l'esigenza di riconoscere uno spazio all'aspettativa che ognuno ha a conoscere la propria storia, le proprie radici e, quando si tratta di persone adottate, anche le generalità dei propri procreatori, se conoscibili;
ritenuto, peraltro, che questa aspettativa deve contemperarsi con la peculiare natura dell'adozione legittimante, che costituisce in capo all'adottato uno status di figlio legittimo, connotato da stabilità e irreversibilità;
ritenuto pertanto che la delicata problematica deve essere affrontata, previa approfondita riflessione, nel discorso complessivo concernente la riforma dell'adozione in generale,
afferma la necessità che, in sede di riforma della legge sulla adozione in generale, sia adeguatamente disciplinata la materia del diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni che lo riguardano, in esse comprese le generalità dei propri procreatori, nel quadro delle convenzioni ratificate dallo Stato».


(1) L'art. 37 del disegno di legge n. 2545 presentato dal Governo al Senato il 20 giugno 1997 era così formulato:
«1. Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica e sulle esperienze di vita dell'adottando, sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di abbinamento.
2. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 34 e l'Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi esercenti la potestà genitoriale o all'adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 28.L'autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa:
a) se i genitori biologici abbiano dichiarato di non voler essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi;
b) se, fuori dei casi previsti alla lettera a), l'autorità straniera competente, consultata in merito, dichiari che l'informazione può provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori biologici».

(2) Il testo approvato dalla Camera dei Deputati il 18 giugno 1998 era il seguente:
«1.Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3.Le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato maggiore di età può accedere alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler esser nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
4. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

(3) Fanno parte del C.S.A. le seguenti Organizzazioni: Associazione Genitori Fanciulli Handicappati ex USSL34 di Orbassano (To); Associazione Italiana Assistenza Spastici di Torino; Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sez.piemontese; Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione "Odissea 31" di Chivasso; Associazione "Oltre il ponte" di Lanzo Torinese; Associazione "Prader Willi", sez. di Torino; Associazione Promozione Sociale; A.S.V.A.D., Associazione Solidarietà Volontariato a Domicilio; Associazione Spina Bifida; Associazione Tutori Volontari; COGEHA, Collettivo Genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese; Comitato Integrazione Scolastica Handicappati; Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere; Coordinamento Paratetraplegici; CUMTA, Comitato Utenti Mezzi Trasporto Accessibili; GRH, Genitori Ragazzi Handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo Inserimento Sociale Handicappati ex USSL 27; Unione per la Lotta Contro l'Emarginazione Sociale; Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali; "Vivere Insieme" di Rivoli Torinese.
 

prosegue lettura con: No alla doppia genitorialità dei figli adottivi

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ultima modifica del sito: 10/04/2007
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