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Convenzione de L'Aja
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Capitolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Art. 1 a - di stabilire delle garanzie, affinchè le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale; b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori; c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. Art. 2 2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione. Art. 3 Capitolo II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI Art. 4 a - hanno stabilito che il minore è adottabile; b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse; c - si sono assicurate: 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento e la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia di origine; 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto; 3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e 4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e d - si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto; 2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione; 3) che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e 4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere. Art. 5 Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competente dello Stato di accoglienza: a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e c - hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo. Capitolo III - AUTORITÀ CENTRALI ED ORGANISMI ABILITATI Art. 6 2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamento giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di un'Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo. Art. 7 2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per: a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo; b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima. Art. 8 Art. 9 a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione; b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione; c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione; d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale; e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione di adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche. Art. 10 Art. 11 a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'abilitazione; b - essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale; c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria. Art. 12 Art. 13 Capitolo IV - CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE Art. 14 Art. 15 2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine. Art. 16 a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonchè circa le sue necessità particolari; b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale; c - si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti; e d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore. 2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota. Art. 17 a - l'Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi; b - l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorchè la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano; c - le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e d - sia stato determinato, in conformità all'art. 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza. Art. 18 Art. 19 2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinchè il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi. 3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti. Art. 20 Art. 21 a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura; b - di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l'adozione non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non è stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi; c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede. 2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo. Art. 22 2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che: a - soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e b - siano, per integrità morale e formazione ed esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale. 3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati. 4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma. 5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma. Capitolo V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE Art. 23 2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il Certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità. Art. 24 Art. 25 Art 26 a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi; b - della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore; c - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo. 2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati. 3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione. Art. 27 1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto, a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e c - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione. 2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23. Capitolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 28 Art. 29 Art. 30 2. Le medesime Autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato. Art. 31 Art. 32 2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione. 3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi. Art. 33 Art. 34 Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi. Art. 35 Art. 36 a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato; b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente; c - qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unità territoriale pertinente; d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente. Art. 37 Art. 38 Art. 39 2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione. Art. 40 Art. 41 Art. 42 Capitolo VII - CLAUSOLE FINALI Art. 43 2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione. Art. 44 2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario. 3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario. Art. 45 2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica. 3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato. Art. 46 2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore: a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione; b - per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo. Art. 47 2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perchè abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica. Art. 48 a - le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all'art. 43; b - le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44; c - la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46; d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45; e - gli accordi menzionati all'articolo 39; f - le denunce previste dall'articolo 47. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato
la presente Convenzione.
(*) Traduzione non ufficiale, riportata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999. I testi ufficiali sono redatti
in inglese e in francese.
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