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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale
LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione".
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della
Convenzione medesima.
Art. 3
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
«Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. – 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente
ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle
disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis. – 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore
straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità
al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e
chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della
loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per
i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti,
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione
di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure,
sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati
di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e
sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico
di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere
in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle
eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in
grado di accogliere, nonchè acquisizione di ogni altro elemento
utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro
idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività
svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma
4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità.
Art. 30. – 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di
cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche
a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti
e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la
sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta
la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro
un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche
indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione
ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione
e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo
38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato
di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati,
sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul
giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente
il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui
al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello
di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico
ministero e degli interessati.
Art. 31. – 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto
di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di
adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera
a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività
previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura
di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità
del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso
intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione,
unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata,
affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti
il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue
esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti
il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli
in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione
ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte
degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto
di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività
dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti
può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica
o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con
la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità
di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato
accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo
38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine,
approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori
adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni
e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità
straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o
dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari
o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni
e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera
affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività
di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia
su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in
cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonchè
la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non
retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo
39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento
della procedura di adozione.
Art. 32. – 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti
di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato,
dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne
autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori
naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa
può essere convertita in una adozione che produca tale effetto,
se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione.
Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata
la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto
di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura
di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano
il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33. – 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso
nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è
consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto
di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati
da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. E' fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere
a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo
di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza
la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al
suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano
immediatamente il caso alla Commissione affinchè prenda contatto
con il Paese d'origine del minore per assicurarne la migliore collocazione
nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento
di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure
di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse
del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera
segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo
accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio
dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale
o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore,
provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinchè prenda contatto
con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo
34.
Art. 34. – 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello
Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento
a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti
attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini
di una corretta integrazione, segnalando le eventuali difficoltà
per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile.
Art. 35. – 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli
enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati,
assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni
caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimentol'adozione
sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in
Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità
che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e
dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e
se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di
cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma
1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione
nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità
straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati
in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata
del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore
nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone
la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche
prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca
e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal
caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il
consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12
deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può
essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio
psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato
dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale
per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la
residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione
di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite
le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36. – 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da stati
che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione
abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure
e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese
non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o
il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il
minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti
e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento
della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma
1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni
che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento
è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto
dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della
pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi
avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto
in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè
conforme ai principi della Convenzione.
Art. 37. – 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo
38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per
lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati
dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali
e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. – 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione
di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento
e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38. – 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero
un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento
graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine
di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare
la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori
ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39. – 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter,
cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica
almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi
inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge.
Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività
svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati
sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure
di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano
operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall'art. 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche
con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter;
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta
ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non
confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente,
o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli
enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare
la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri,
che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle
adozioni internazionali, sullo stato dell'attuazione della Convenzione
e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti
alla stessa.
Art. 39-bis. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere
i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli
adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni
fra enti autorizzati e servizi, nonchè forme stabili di collegamento
fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti
e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi
di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi
per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter. – 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza
nel campo dell'adozione internazionale e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico
e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione
o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali
per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura,
ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni
di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo,
anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione
del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei
Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater. – 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni
di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento
preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato
i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma,
e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione».
Art. 4
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983,
n. 184».
Art. 5
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto
il seguente comma:
«Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato
la Convenzione in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si
applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda
l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati.
Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge».
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto
il seguente comma:
«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia
da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente
articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente
autorizzato».
Art. 6
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito
il seguente:
«Art. 72-bis. – 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche
inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è
punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno
a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili
di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che,
per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono
puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo».
Art. 7
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle
norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione
della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne
il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento
sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti,
la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra
modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della
presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio
da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale
in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione
del regolamento di cui al comma 1.
Art. 8
1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti
di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore
a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere
esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori,
sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali
e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge,
hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione
stessa.
Art. 9
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200
milioni di lire l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo
3 della presente legge, nonchè dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
prosegue lettura con: Convenzione de L'Aja
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