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Introduzione
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale
Sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999 è stata pubblicata
la legge 31 dicembre 1998 n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
184, in tema di adozione di minori stranieri", che riproduciamo integralmente
insieme al testo della Convenzione.
La Convenzione, predisposta da una speciale Commissione della Conferenza
permanente di diritto internazionale privato de L'Aja, è stata approvata
il 29 maggio 1993.
Le delegazioni di 60 Paesi, composte principalmente da giuristi, avvocati,
magistrati, e diverse organizzazioni non governative interessate all'adozione
internazionale e alla protezione dell'infanzia, hanno elaborato il testo,
frutto anche di mediazioni e compromessi, per risolvere i possibili insorgenti
conflitti, in materia di adozione, tra le legislazioni dei Paesi d'origine
dei bambini e quelle dei Paesi riceventi.
La Convenzione rappresenta un primo significativo passo verso una cooperazione
fra i Paesi di origine e di accoglienza dei bambini, nel rispetto di un'etica
procedurale diretta a rendere trasparente e corretta l'adozione e a stroncare
il mercato dei minorenni in difficoltà.
Alla base della Convenzione c'è il convincimento che l'adozione
internazionale deve essere realizzata nell'interesse preminente del minore
in reale stato di adottabilità, non rimediabile nel suo Paese attraverso
l'inserimento in un'altra famiglia.
La Convenzione prevede, tra l'altro:
-
un'informazione adeguata alla famiglia d'origine o a chi è responsabile
legalmente del bambino nel momento in cui viene dato il consenso, sugli
effetti dell'adozione, e il controllo da parte delle autorità competenti
del Paese d'origine che tale consenso non venga indotto o estorto con promesse
di denaro;
-
la costituzione, in ciascun Paese firmatario della Convenzione, di un'autorità
centrale che, pur avendo la facoltà di delegare parecchie delle
sue funzioni ad autorità pubbliche, organizzazioni o persone fisiche
autorizzate, è comunque direttamente responsabile del processo adozionale
nei confronti della corrispondente autorità centrale nell'altro
Paese, impegnandosi a fornire e scambiare informazioni e a promuovere l'applicazione
della Convenzione.
Norme della legge 184/1983 confermate
Restano invariati i requisiti degli adottanti stabiliti dall'art. 6
della legge 184/1983 (1); la dichiarazione di disponibilità di coloro
che intendono adottare deve essere presentata al tribunale per i minorenni
del loro luogo di residenza; le caratteristiche e gli effetti dell'adozione
dei minori stranieri sono identici a quelli previsti per i fanciulli italiani.
Le principali innovazioni della legge 476/1988 (2)
In sintesi sono le seguenti:
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. il Tribunale per i minorenni, entro 15 giorni dalla presentazione della
dichiarazione di disponibilità la trasmette ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli e associati che, avvalendosi anche delle competenze
delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, devono informare gli aspiranti
genitori adottivi sull'adozione internazionale e sulle relative procedure,
provvedere alla loro preparazione, acquisire gli elementi necessari sulla
loro situazione personale, familiare e sanitaria e trasmettere al Tribunale
per i minorenni una relazione sui dati raccolti entro quattro mesi;
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. il Tribunale per i minorenni, ricevuta la suddetta relazione, sente gli
aspiranti all'adozione, dispone gli eventuali opportuni approfondimenti
ed, entro i due mesi successivi, emette un decreto motivato attestante
l'idoneità o l'inidoneità dei requisiti per adottare. Il
suddetto decreto è reclamabile davanti alla Corte di appello da
parte dei coniugi e del pubblico ministero;
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. gli aspiranti all'adozione devono conferire, entro un anno dal rilascio
del suddetto decreto – che contiene anche indicazioni per favorire il migliore
incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore –, a un ente autorizzato
dal Governo italiano l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale.Le
suddette funzioni possono essere svolte anche, tramite un apposito servizio,
dalle Regioni e dalle Province autonome di Bolzano e Trento;
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. l'ente di cui al punto precedente, svolte le pratiche di adozione presso
le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione,
trasmette la relativa documentazione alla Commissione per le adozioni internazionali,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito
di autorizzare l'ingresso e la residenza del minore nel nostro Paese;
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. nei casi in cui l'adozione è stata disposta all'estero, il Tribunale
per i minorenni italiano, verificatane la correttezza della pronuncia,
ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile;
-
. qualora l'adozione debba essere perfezionata dopo l'arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni, compiuti i necessari accertamenti,
riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento
preadottivo; decorso un anno dall'inserimento familiare e accertatane la
validità, lo stesso tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione;
-
. possono essere realizzate in Italia anche adozioni di minori provenienti
da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja, a condizione
che vengano rispettati i principi e le procedure previsti dalla legge 476/1998;
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. gli aspiranti genitori adottivi devono ricevere dall'ente autorizzato
per l'adozione internazionale tutte le informazioni concernenti il minore.Successivamente
alla pronuncia dell'adozione, la Commissione per le adozioni internazionali
può comunicare ai genitori, eventualmente tramite il Tribunale per
i minorenni, solo le notizie che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni, valgono
le vigenti disposizioni di legge in materia di adozione di minori italiani;
-
.disposizioni specifiche sono previste per i coniugi italiani residenti
stabilmente e da almeno due anni all'estero;
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. sanzioni penali sono state introdotte per coloro che realizzano adozioni
internazionali senza rispettare le procedure previste dalla legge 476/1998.
Agevolazioni per i genitori adottivi
Ai sensi dell'art. 39-quater della legge 476/1998 (3), ferme restando
le vigenti disposizioni di legge i genitori adottivi e coloro che hanno
un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefici:
-
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato
i sei anni di età;
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b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma,
e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
-
c) un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione;
-
d) deduzione ai fini fiscali dal reddito complessivo del 50 per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura
di adozione internazionale.
(1) In base alla sentenza della Corte costituzionale n.
148 del 1992, l'adozione di uno o più fratelli biologici può
essere consentita «quando per uno di essi l'età degli adottanti
supera di più di 40 anni l'età dell'adottando e dalla separazione
deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita
e di educazione».
Inoltre, con la sentenza n. 303 del 1996 la Corte costituzionale
ha stabilito «l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice
possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore,
quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta
anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla
mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore».
Il suddetto orientamento della Corte costituzionale è stato
dalla stessa puntualizzato nella sentenza n. 10 del 1998 in base alla quale
il provvedimento del Tribunale per i minorenni può «precisare
e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e,
correlativamente, quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti
all'adozione possono prendersi cura.Tali caratteristiche comprendono quelle
rilevanti per la disciplina relativa al divario di età tra gli adottanti
ed il minore, che l'ordinamento italiano prevede perché, nell'interesse
di quest'ultimo, possa essere pronunciata l'adozione».
Infine, con la sentenza n. 349 del 1998 la stessa Corte costituzionale
ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice
possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore,
quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto
anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla
mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore».
(2) Fino a quando non verrà istituita presso la nostra Presidenza
del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali
(l'insediamento dovrebbe aver luogo entro 4 mesi dall'entrata in vigore
della legge 476/1998) e verranno emanate le norme relative agli enti autorizzati,
restano in vigore le norme previste dalla legge 184/1983.
(3) Non facendo esplicito riferimento solamente ai genitori adottivi
di minori stranieri, le lettere a) e b) dell'art.39-quater della legge
476/1998 dovrebbero essere applicabili anche ai genitori adottivi ed a
coloro che hanno in affidamento preadottivo fanciulli italiani.
prosegue lettura con: LEGGE 31 dicembre 1998,
n. 476
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