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CONVENZIONE INTERNAZIONALE

Introduzione

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476

Convenzione de L'Aja

Due opposte concezioni dell'adozione

No alla doppia genitorialità dei figli ....

 

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Introduzione

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale



Sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999 è stata pubblicata la legge 31 dicembre 1998 n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", che riproduciamo integralmente insieme al testo della Convenzione.

La Convenzione, predisposta da una speciale Commissione della Conferenza permanente di diritto internazionale privato de L'Aja, è stata approvata il 29 maggio 1993.

Le delegazioni di 60 Paesi, composte principalmente da giuristi, avvocati, magistrati, e diverse organizzazioni non governative interessate all'adozione internazionale e alla protezione dell'infanzia, hanno elaborato il testo, frutto anche di mediazioni e compromessi, per risolvere i possibili insorgenti conflitti, in materia di adozione, tra le legislazioni dei Paesi d'origine dei bambini e quelle dei Paesi riceventi.

La Convenzione rappresenta un primo significativo passo verso una cooperazione fra i Paesi di origine e di accoglienza dei bambini, nel rispetto di un'etica procedurale diretta a rendere trasparente e corretta l'adozione e a stroncare il mercato dei minorenni in difficoltà.

Alla base della Convenzione c'è il convincimento che l'adozione internazionale deve essere realizzata nell'interesse preminente del minore in reale stato di adottabilità, non rimediabile nel suo Paese attraverso l'inserimento in un'altra famiglia.

La Convenzione prevede, tra l'altro:

  • un'informazione adeguata alla famiglia d'origine o a chi è responsabile legalmente del bambino nel momento in cui viene dato il consenso, sugli effetti dell'adozione, e il controllo da parte delle autorità competenti del Paese d'origine che tale consenso non venga indotto o estorto con promesse di denaro;
  • la costituzione, in ciascun Paese firmatario della Convenzione, di un'autorità centrale che, pur avendo la facoltà di delegare parecchie delle sue funzioni ad autorità pubbliche, organizzazioni o persone fisiche autorizzate, è comunque direttamente responsabile del processo adozionale nei confronti della corrispondente autorità centrale nell'altro Paese, impegnandosi a fornire e scambiare informazioni e a promuovere l'applicazione della Convenzione.


Norme della legge 184/1983 confermate

Restano invariati i requisiti degli adottanti stabiliti dall'art. 6 della legge 184/1983 (1); la dichiarazione di disponibilità di coloro che intendono adottare deve essere presentata al tribunale per i minorenni del loro luogo di residenza; le caratteristiche e gli effetti dell'adozione dei minori stranieri sono identici a quelli previsti per i fanciulli italiani.

Le principali innovazioni della legge 476/1988 (2)

In sintesi sono le seguenti:

  1. . il Tribunale per i minorenni, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità la trasmette ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli e associati che, avvalendosi anche delle competenze delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, devono informare gli aspiranti genitori adottivi sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, provvedere alla loro preparazione, acquisire gli elementi necessari sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria e trasmettere al Tribunale per i minorenni una relazione sui dati raccolti entro quattro mesi;
  2. . il Tribunale per i minorenni, ricevuta la suddetta relazione, sente gli aspiranti all'adozione, dispone gli eventuali opportuni approfondimenti ed, entro i due mesi successivi, emette un decreto motivato attestante l'idoneità o l'inidoneità dei requisiti per adottare. Il suddetto decreto è reclamabile davanti alla Corte di appello da parte dei coniugi e del pubblico ministero;
  3. . gli aspiranti all'adozione devono conferire, entro un anno dal rilascio del suddetto decreto – che contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore –, a un ente autorizzato dal Governo italiano l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale.Le suddette funzioni possono essere svolte anche, tramite un apposito servizio, dalle Regioni e dalle Province autonome di Bolzano e Trento;
  4. . l'ente di cui al punto precedente, svolte le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione, trasmette la relativa documentazione alla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di autorizzare l'ingresso e la residenza del minore nel nostro Paese;
  5. . nei casi in cui l'adozione è stata disposta all'estero, il Tribunale per i minorenni italiano, verificatane la correttezza della pronuncia, ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile;
  6. . qualora l'adozione debba essere perfezionata dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni, compiuti i necessari accertamenti, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo; decorso un anno dall'inserimento familiare e accertatane la validità, lo stesso tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione;
  7. . possono essere realizzate in Italia anche adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja, a condizione che vengano rispettati i principi e le procedure previsti dalla legge 476/1998;
  8. . gli aspiranti genitori adottivi devono ricevere dall'ente autorizzato per l'adozione internazionale tutte le informazioni concernenti il minore.Successivamente alla pronuncia dell'adozione, la Commissione per le adozioni internazionali può comunicare ai genitori, eventualmente tramite il Tribunale per i minorenni, solo le notizie che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di adozione di minori italiani;
  9. .disposizioni specifiche sono previste per i coniugi italiani residenti stabilmente e da almeno due anni all'estero;
  10. . sanzioni penali sono state introdotte per coloro che realizzano adozioni internazionali senza rispettare le procedure previste dalla legge 476/1998.


Agevolazioni per i genitori adottivi

Ai sensi dell'art. 39-quater della legge 476/1998 (3), ferme restando le vigenti disposizioni di legge i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

  • a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
  • b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
  • c) un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione;
  • d) deduzione ai fini fiscali dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale.

(1) In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1992, l'adozione di uno o più fratelli biologici può essere consentita «quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di 40 anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione».
Inoltre, con la sentenza n. 303 del 1996 la Corte costituzionale ha stabilito «l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».
Il suddetto orientamento della Corte costituzionale è stato dalla stessa puntualizzato nella sentenza n. 10 del 1998 in base alla quale il provvedimento del Tribunale per i minorenni può «precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente, quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti all'adozione possono prendersi cura.Tali caratteristiche comprendono quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di età tra gli adottanti ed il minore, che l'ordinamento italiano prevede perché, nell'interesse di quest'ultimo, possa essere pronunciata l'adozione».
Infine, con la sentenza n. 349 del 1998 la stessa Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».

(2) Fino a quando non verrà istituita presso la nostra Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali (l'insediamento dovrebbe aver luogo entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge 476/1998) e verranno emanate le norme relative agli enti autorizzati, restano in vigore le norme previste dalla legge 184/1983.

(3) Non facendo esplicito riferimento solamente ai genitori adottivi di minori stranieri, le lettere a) e b) dell'art.39-quater della legge 476/1998 dovrebbero essere applicabili anche ai genitori adottivi ed a coloro che hanno in affidamento preadottivo fanciulli italiani.
 

prosegue lettura con: LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476
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ultima modifica del sito: 10/04/2007
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